Entro il 9 marzo l’invio della nuova certificazione unica
Il modello di certificazione Unica (CU) a partire dal 2015 conterrà i dati dei lavoratori dipendenti e assimilati oltre che i dati inerenti altri redditi (come redditi di lavoro autonomo e redditi diversi). Tale modello dovrà essere trasmesso in forma telematica all’Agenzia delle Entrate entro la data del 7 Marzo sia direttamente che tramite intermediario. L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 4790 del 15 Gennaio 2015 ha diffuso il modello ufficiale della nuova certificazione unica 2015.
Il modello CU
Il modello CU 2015 conterrà tutte le detrazioni effettuate su redditi di lavoro dipendente e assimilati (redditi da lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, indennità per cessazione rapporti di agenzia o dell’attività sportiva di natura autonoma) oltre che le ritenute operate. Per omessa o tardiva presentazione è prevista una sanzione di 100 euro per ogni modello non presentato. L’invio entro il 9 marzo del modello CU non sostituirà in ogni caso la presentazione all’Agenzia delle Entrate delle stesse certificazioni dei dipendenti, all’interno del modello 770 2015 semplificato e neanche la consegna entro il 2 marzo ai sostituiti, ai professionisti, ai lavoratori occasionali ed agli agenti.
Gli adempimenti
Tale tipo di adempimento riguarda tutti i fornitori che hanno emesso fattura con ritenuta d’acconto nei confronti del condominio (ad esempio ritenuta d’acconto del 20 % sul reddito delle persone fisiche per le prestazioni professionali o la ritenuta d’acconto del 4 % sui corrispettivi dovuti per prestazioni inerenti contratti di appalto di opere e di servizi.
L’invio si considera presentato nel momento in cui si è conclusa la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate (messaggio inviato dall’amministrazione finanziaria a chi ha effettuato l’invio). Inoltre gli uffici delle imposte possono chiedere agli amministratori di condominio dati e notizie in merito alla gestione condominiale (quest’ultimo rimane il responsabile anche se i dati vengono forniti dal mandatario). L’amministratore di condominio può essere in ogni caso chiamato a rispondere in merito ad inadempienze fiscali effettuate ai sensi dell’art. 1130 c. 5 del Codice civile, ed in caso di gravi irregolarità anche di revoca giudiziaria (articolo 1129 comma 11).